MISURE A TUTELA DEL LAVORO PER EFFETTO DELL’EMERGENZA CORONAVIRUS (COVID-19)
In questi tempi caratterizzati dall’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del Coronavirus (COVID-19), risulta di estrema utilità esaminare gli effetti che il fenomeno pandemico ha determinato sul mondo del lavoro e gli interventi che l’emergenza ha conseguentemente imposto.
Oltre al blocco di tutte le attività commerciali ed industriali, fatta eccezione per quelle legate alla produzione dei beni di prima necessità, si sono resi necessari interventi mirati a contenere gli effetti dirompenti della pandemia, attraverso il distanziamento sociale, la compressione di diritti fondamentali della persona, l’imposizione di precauzioni igienico-sanitarie nonché l’adozione di misure economiche a sostegno di famiglie, lavoratori ed imprese.
In tema di lavoro si possono segnalare alcuni degli interventi più significativi.
Blocco dei licenziamenti
Spicca innanzitutto il blocco dei licenziamenti previsto dall’art. 46 del decreto Cura Italia n. 18/2020, recante misure urgenti per contrastare l’emergenza da Covid-19, il quale ha stabilito che “A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto l’avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24, della legge 23 luglio 1991, n. 223 è precluso per 60 giorni e nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020. Sino alla scadenza del suddetto termine, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3, della legge 15 luglio 1966, n. 604.”
In sostanza, dal 17 Marzo al 16 Maggio 2020, sono bloccate le procedure di riduzione collettiva del personale, nonché i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo (che trova il suo fondamento in ragioni di ordine economico ed organizzativo che inducono il datore di lavoro recedere dal contratto di lavoro con uno o più dipendenti), a prescindere dal numero di dipendenti dell’azienda. Il datore di lavoro, quindi, non potrà recedere dal contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo per il termine indicato dal decreto. Inoltre, rimangono sospesi i procedimenti di licenziamento in essere alla data del 23 Febbraio 2020, sino alla scadenza del suddetto termine.
Dal blocco imposto rimangono esclusi i licenziamenti per giusta causa, ovvero quelli che non consentono la prosecuzione nemmeno temporanea e/o provvisoria del rapporto di lavoro, e i licenziamenti per giustificato motivo soggettivo disciplinare.
Cassa Integrazione Guadagni in Deroga COVID-19
Sempre allo scopo di contenere e fronteggiare le conseguenze economiche ed occupazionali dell’emergenza coronavirus (COVID-19), con il decreto n. 18/2020 sono state messe in campo misure a sostegno di imprese e lavoratori attraverso la previsione di una serie di ammortizzatori sociali ad hoc. Tra questi rientra la Cassa integrazione ordinaria, in deroga (Cigd Covid-19), oltre all’assegno ordinario erogato dal Fondo di integrazione salariale (Fis) e i fondi di solidarietà di settore, tutti strumenti con causale COVID-19.
In particolare, la Cigd Covid-19 è stata estesa a tutti i dipendenti delle aziende di ogni settore produttivo del territorio nazionale, ovvero anche a quelle aziende che normalmente potrebbero contare solo sulla cassa integrazione straordinaria. L’integrazione al reddito può essere utilizzata per sospensioni o riduzioni dell’attività dal 23 Febbraio fino al 31 Agosto 2020, termine quest’ultimo che non vale per la Cigd su cui decidono le Regioni, e comunque per un periodo non superiore alle nove settimane.
Da segnalare che il decreto liquidità n. 23/2020 ha esteso gli ammortizzatori sociali messi in campo per arginare gli effetti economici ed occupazionali della pandemia anche ai lavoratori assunti tra il 24 Febbraio e il 17 Marzo 2020.
Tuttavia, ad oggi, quello che risulta ancora incerto, e che provoca le maggiori difficoltà per le imprese, sono le tempistiche per l’accesso e l’erogazione del sostegno economico tramite la Cigd Covid-19.
La complicazione della Cigd Covid-19 sta’ nel fatto che la sua applicazione è demandata alle Regioni e alle Province Autonome, per cui i tempi di utilizzo dell’ammortizzatore e le modalità di presentazione delle domande cambiano da territorio in territorio.
Inoltre, il pagamento ai lavoratori può essere fatto dall’Azienda o direttamente dall’Inps. Nel primo caso i dipendenti incassano subito i soldi e poi l’impresa li conguaglia con i contributi dovuti all’Inps, mentre nel secondo caso i tempi di pagamento si allungano.
Permessi e congedi parentali
Sempre in tema lavoro, la necessità del distanziamento sociale per arginare la propagazione del COVID-19 ha reso necessari interventi in materia di permessi e congedi familiari dei lavoratori dipendenti e non.
Nella specie, l’art. 23 del decreto Cura Italia n. 18/2020 ha previsto l’attribuzione ai lavoratori del diritto di usufruire di un periodo di congedo per l’assistenza dei figli minori durante il periodo di sospensione delle attività scolastiche. Tale beneficio, che si dovrebbe accompagnare, secondo quanto previsto, ad una indennità pari al 50% della retribuzione o del reddito o della retribuzione convenzionale giornaliera, riguarda i lavoratori dipendenti privati e pubblici, oltre che iscritti alla gestione separata e per gli autonomi, con figli di età non superiore ai 12 anni o con figli disabili, per i quali ultimi il limite di età non si applica nei casi accertata grave disabilità ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, fatta salva l’estensione prevista al successivo articolo.
L’art. 24 del decreto Cura Italia, D.L. n. 18/2020 ha incrementato i giorni di permesso retribuiti per i lavoratori beneficiari dei permessi ex Legge n. 104/1992, ma solo per i cosiddetti Care-giver. L’art. 24 del decreto ha esteso la durata dei permessi retribuiti di ulteriori 12 giorni, per i mesi di Marzo e Aprile 2020, con contribuzione figurativa ex art. 33 della Legge n. 104/1992 per coloro che assistono un familiare portatore di handicap.
Una prima sintetica illustrazione sulla novità in esame è stata fornita dall’INPS con il Messaggio n. 1281 del 20 marzo 2020. Successivamente, con la Circolare n. 45 del 25 Marzo 2020, l’INPS ha recepito ed illustrato le istruzioni operative e procedurali in merito all’applicazione del suddetto beneficio.
Avv. Matteo Prosperi