IL DISTANZIAMENTO SOCIALE AI TEMPI DEL CORONAVIRUS (COVID-19). PROBLEMATICHE ED EFFETTI NELL’ESERCIZIO DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELLA PERSONA E NEL DIRITTO DI FAMIGLIA.

La problematica del distanziamento sociale imposta dall’emergenza coronavirus (COVID-19) si riflette inevitabilmente su ogni aspetto della vita delle persone, suggerendo, e forse imponendo, a emergenza conclusa di rivedere le nostre dinamiche relazionali in ogni ambito (lavorativo, familiare e sociale), che inevitabilmente rischiano di non essere più le stesse, o che, quanto meno, dovranno essere improntate a un maggiore senso di responsabilità e di cautela nei rapporti con gli altri.

Tra i maggiori effetti generati dalla pandemia vi è sicuramente l’insorgere di situazioni che hanno reso necessaria, se non indispensabile, l’esigenza di effettuare un corretto bilanciamento e/o contemperamento tra interessi e diritti costituzionalmente garantiti ma diversi, nelle ipotesi in cui si verifichino delle situazioni di evidente contrasto tra gli stessi.

Nel caso specifico dell’emergenza coronavirus, si pensi alla necessità di far prevalere la tutela del diritto alla salute (art. 32 Cost.), attraverso il distanziamento sociale delle persone, rispetto alla libertà di circolazione (art. 16 Cost).

In tal senso rientra anche il problema della limitazione dell’esercizio paritario del diritto/dovere di entrambi i genitori di godere della presenza dei propri figli (il cd. diritto alla bigenitorialità) e del suo rapporto con le misure restrittive di distanziamento sociale imposte dai provvedimenti governativi emanati per contenere l’emergenza sanitaria da COVID-19.

Il distanziamento sociale, inevitabilmente imposto dal fenomeno pandemico e dall’esigenza di limitare la circolazione delle persone per la tutela della salute pubblica, incide sul diritto alla bigenitorialità; ancor più laddove si registrino situazioni di genitori separati che si siano accordati temporaneamente per regolare il diritto di visita dei figli, ma tale accordo non risulti ancora formalizzato, oppure sottoscritto ma non ancora efficace, né tanto meno oggetto di un provvedimento dell’Autorità Giudiziaria competente.

Pensiamo al caso di un procedimento per separazione giudiziale per il quale non vi sia ancora stata l’udienza presidenziale, e dunque non vi sia alcun provvedimento provvisorio; o ad accordi contenuti in un ricorso per separazione consensuale depositato e in attesa di fissazione di udienza. Situazioni sulle quali incide la sospensione delle udienze e dei termini processuali, stabilita dal D.L. n. 18/2020 all’art. 83, inizialmente dal 9 marzo al 15 aprile, poi estesa fino all’11 maggio 2020. Oppure l’ipotesi in cui sia stato sottoscritto l’accordo di negoziazione assistita senza che lo stesso sia stato trasmesso al Procuratore della Repubblica, che deve avvenire ad opera degli Avvocati entro 10 giorni dalla sottoscrizione, quale termine che potrebbe ritenersi sospeso sempre in virtù della suddetta normativa.

In tali casi, alla luce delle misure restrittive varate per contenere la diffusione del virus, che hanno stabilito il divieto di spostarsi da un Comune all’altro in mancanza di motivazioni di speciale e/o comprovata urgenza (Decreto p.c.m. del 22.03.2020), si pone il problema di come il genitore, non più convivente con il figlio o i figli, possa fare per esercitare il suo diritto di visita.

Sul punto, da una parte è stato precisato espressamente che gli spostamenti effettuati dai genitori in conformità dei provvedimenti assunti dal giudice della separazione o del divorzio sono in ogni caso ammessi, e dunque non punibili, quand’anche portino il genitore non collocatario a spostarsi al di fuori del Comune dove egli si trovi.

Al contrario, non è chiara la situazione di quei genitori che abbiano solo provvisoriamente pattuito le modalità di visita dei figli, magari senza alcuna formalizzazione delle stesse, o che si siano solo temporaneamente allontanati. In questi casi (ovvero in presenza di situazioni di separazione dei genitori e di accordi di visita dei figli non formalizzate, né oggetto di provvedimenti giudiziari) particolarmente importante sarà poter attestare o, ancora meglio, comprovare la sussistenza delle ragioni che possano sostenere la necessità o l’urgenza dello spostamento. Ma in assenza di un provvedimento o di un atto che attesti il diritto del genitore a tenere con sé il figlio, in un certo giorno della settimana piuttosto che in un altro, non potrebbe essere facilmente verificato né verificabile che il genitore si sta’ spostando proprio al fine di ottemperare all’esercizio del suo diritto di visita.

Ecco che, quindi, tenendo presente gli orientamenti espressi dalla giurisprudenza in tema di validità degli accordi dei coniugi non formalmente separati e quindi non formalizzati o privi di un controllo giurisdizionale, deve ritenersi che, pur in presenza di un sempre maggiore riconoscimento dell’autonomia privata delle parti nei rapporti familiari, gli accordi dei coniugi circa i tempi di permanenza di ciascuno con i minori, compresa la determinazione di quale genitore resti nella casa familiare con questi ultimi, non possano ritenersi vincolanti a prescindere da un controllo del Giudice o del P.M. circa la rispondenza degli stessi rispetto ai superiori interessi dei minori, con particolare riferimento nel caso dell’emergenza da COVID-19 alla tutela della loro salute.

Avv. Matteo Prosperi