News Dal Sito

Trattasi di una tematica di fondamentale importanza per la vita delle imprese, visto l’esteso e crescente utilizzo delle tecnologie negli ambienti di lavoro e nello svolgimento delle prestazioni di lavoro.

La legge impone che la sorveglianza dei dipendenti nello svolgimento della loro attività lavorativa, se effettuato attraverso strumenti telematici di controllo a distanza, avvenga nel rispetto di garanzie e procedure appositamente previste dalla legge.

Il problema risulta di estrema attualità perché l’avvento delle tecnologie consente un controllo sempre più invasivo dei lavoratori, anche a distanza, e ha determinato un intreccio di normative che porterà sempre di più le imprese a dover procedere ad una maggiore applicazione della conformità normativa integrata, sia per evitare possibili sanzioni e procedimenti penali, sia per assicurare ai  dipendenti un ambiente di lavoro che tuteli e garantisca i loro diritti.

Siamo, infatti, di fronte a una disciplina che trova le proprie fonti in diversi ambiti, dal diritto del lavoro alla tutela della privacy, senza dimenticare la rilevanza che la questione assume per il diritto penale.

Occorre aggiungere che l’epidemia da Covid-19 ha contribuito ad ampliare il tema con l’applicazione predominante dello smart working, affermatasi come nuova prassi e modalità di svolgimento dell’attività di lavoro dipendente, tanto nel settore pubblico quanto in quello privato, rendendo sempre più difficile trovare il giusto equilibrio tra tutela del diritto alla privacy e tutela del patrimonio aziendale.

Pertanto, alla luce delle vigenti normative, quali sono i limiti e le possibilità di utilizzo delle tecnologie sui luogo di lavoro anche ai fini dell’attività di controllo che il datore può esercitare sui lavoratori?

Occorre innanzitutto partire dalla disciplina giuslavoristica, ricordando che l’art. 2104 c.c. prevede che il datore di lavoro può verificare lo svolgimento dell’attività lavorativa del proprio dipendente personalmente o attraverso la propria organizzazione gerarchica.

Successivamente, l’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori aveva già previsto limiti per l’installazione di strumenti di controllo telematici, imponendo procedure di concertazione sindacale o di autorizzazione amministrativa.

Sul punto, la giurisprudenza aveva ammesso specifiche ipotesi di controllo che non rientravano nell’applicazione delle predette procedure come nel caso dei controlli difensivi, da intendersi quei controlli effettuati sul luogo di lavoro mediante impianti audiovisivi e strumenti telematici di videosorveglianza, svolti per esigenze organizzative e produttive aziendali, per la sicurezza del lavoro e la tutela dei beni aziendali, se messi in pericolo da condotte illecite realizzate dai lavoratori dipendenti.

Andando più in avanti nel tempo, sul tema si è registrato l’intervento del Garante della Privacy con l’emanazione di linee guida che richiedevano la conoscibilità, per i dipendenti, delle ipotesi di controllo che si potessero rinvenire nell’utilizzo dei loro strumenti di lavoro.

Con la recente applicazione del Jobs Act e l’attuazione del GDPR sono state attuate alcune riforme in materia che hanno ulteriormente complicato un quadro normativo già articolato.

Da una parte, infatti, i controlli rivolti alla tutela del patrimonio sono stati inclusi tra quelli oggetto di limiti e procedure.

Impostazione poi smentita dalla giurisprudenza, quanto meno con riferimento agli strumenti utilizzati in via occasionale per l’accertamento degli illeciti.

Dall’altra parte, le ultime riforme hanno anche escluso dalla normativa sui controlli quelle modalità di monitoraggio che derivano dall’impiego di strumenti necessari per lo svolgimento della prestazione lavorativa.

La disciplina penalistica

A questo già variegato quadro normativo ed interpretativo va ad affiancarsi la disciplina penalistica.

La giurisprudenza penale ha affrontato il problema da molto tempo anche se soltanto sotto un profilo processuale, affermando l’inutilizzabilità probatoria dei controlli effettuati con i sistemi di videosorveglianza aziendale, anche in maniera occulta.

Un orientamento che si inserisce nel nostro ordinamento nell’ambito della punibilità del datore di lavoro che non abbia rispettato le regole giuslavoristiche, con particolare riferimento alla tutela della riservatezza e della privacy dei lavoratori.

La sentenza della Corte Suprema di Cassazione Penale

A tal proposito, si deve ricordare la recente sentenza della Corte di Cassazione Penale n. 3255/2021, già precedentemente richiamata, che si occupa proprio di un’accusa rivolta a un imprenditore per essersi dotato di videosorveglianza.

Con questa sentenza la Suprema Corte ha escluso la configurabilità del reato per violazione della disciplina prevista dall’art. 4, Legge n. 300 del 1970, quando l’impianto audiovisivo o di controllo a distanza, sebbene installato sul luogo di lavoro in difetto di accordo con le rappresentanze sindacali legittimate, o di autorizzazione dell’Ispettorato del Lavoro, sia strettamente funzionale alla tutela del patrimonio aziendale.

Sempre, però, che il suo utilizzo non implichi un significativo controllo sull’ordinario svolgimento dell’attività lavorativa dei dipendenti, dovendo tale utilizzo restare necessariamente riservato per consentire l’accertamento di gravi condotte illecite posta in essere dai dipendenti.

Con tale sentenza la Corte ha voluto ribadire l’importanza e la necessità, al fine di evitare una responsabilità del datore, della verifica della tipologia e della finalità di controllo dei comportamenti illeciti sul luogo di lavoro e il rispetto, nel loro utilizzo, dei diritti dei dipendenti.

Sotto il profilo sanzionatorio, occorre invece distinguere le violazioni riguardanti le due tipologie di strumenti di controllo: sistemi di videosorveglianza (telecamere) e apparecchiature informatiche.

Le violazioni che riguardano l’adozione di strumenti di controllo che non siano anche strumenti di lavoro sono già sanzionate penalmente attraverso le disposizioni dello Statuto dei Lavoratori all’art. 38.

Al contrario, il controllo mediante strumenti di lavoro se necessari per la prestazione – ad esempio, tramite l’utilizzo di pc, smartphone, tablet, applicazioni – risulta privo dal campo di applicazione della tutela penalistica.

Anche se, nel caso di irregolare utilizzo di modalità di controllo connesse a strumenti telematici di lavoro, non si può escludere la ricorrenza di reati informatici o di quelli relativi al trattamento illecito di dati personali ai sensi del D.lgs. 231/2001 che, all’art. 24 bis, punisce anche la responsabilità dell’ente per i reati informatici.

Le conclusioni

In definitiva, siamo di fronte ad un tema di grande impatto per la vita delle imprese che si inserisce in un quadro normativo articolato e complesso, caratterizzato da un intreccio di diverse discipline normative, in cui ancora una volta sarà compito essenziale dell’operatore del diritto compiere, nella risoluzione del singolo caso concreto, quella fondamentale attività di interpretazione del dato normativo che serva a trovare il giusto equilibrio tra tutela della privacy dei lavoratori e tutela dei beni e del patrimonio aziendale.

E’ noto che, a seguito dell’introduzione dell’articolo 7 D.L. n. 269/2003 (la quale norma recita  “le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica, sono esclusivamente a carico della persona giuridica” e perciò “nei casi di cui al presente articolo le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472“, si applicano solo “in quanto compatibili”) la responsabilità amministrativa connessa all’accertamento di illeciti tributari a carico di persone giuridiche, siano essi relativi a fattispecie di evasione o elusione fiscale, resta esclusivamente in capo alla società e non anche a chi legalmente la rappresenta.

Le responsabilità del titolare del rapporto tributario

Tale scelta normativa vede il proprio presupposto nella responsabilizzazione del solo “titolare del rapporto tributario, con esclusione della responsabilità a titolo concorsuale delle persone fisiche”  e quindi di colui che è l’effettivo destinatario dell’avviso di accertamento o atti similari, con ciò delineandosi uno scenario ben preciso nel mondo delle imprese, laddove l’amministratore di una società, sia essa di persone o di capitali (in ciò nulla distinguendosi le due tipologie partecipative) deve normalmente poter contare sulla neutralizzazione degli effetti negativi che, in conseguenza di un’attività accertativa dell’Amministrazione finanziaria e quindi di una ripresa fiscale, si potrebbero produrre sul suo personale patrimonio.

Le Eccezioni

La regola, come sempre, soffre però di talune eccezioni ed infatti è bene ricordare che nel nostro sistema sanzionatorio tributario esiste una norma, ovvero l’art. ex art. 9 d.lgs. n. 472 del 1997, secondo la quale sono sanzionabili i concorrenti esterni rispetto alla violazione tributaria commessa da soggetti privi di personalità giuridica (per tutte, cfr. la recentissima sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 9448/2020).

E’ bene altresì ricordare che la stessa giurisprudenza di legittimità ha ritagliato un residuale ed eccezionale spazio applicativo di responsabilità concorrente con quella della persona giuridica anche alla persona fisica che agisce per conto dell’ente in rapporto di immedesimazione organica laddove questi abbia agito nel proprio esclusivo e personale interesse.

Quali sono le ipotesi in cui può trovare applicazione una deroga alla regola generale?

Le ipotesi nelle quali, ad avviso della giurisprudenza maggioritaria, trova applicazione una deroga alla regola generale dell’esclusiva responsabilità tributaria dell’ente e, quindi, entra in gioco la responsabilità personale dell’autore della violazione, sono quelle in cui la condotta illecita sia stata posta in essere nell’interesse esclusivamente proprio, perché in tal caso la persona fisica si assume aver agito non nell’interesse della società e secondo le regole del mandato conferito, ma per perseguire una finalità diversa o comunque estranea a quella della piena attuazione dell’oggetto sociale (Cass. 09/05/2019, n. 12334).
Ancora, altre ipotesi a ciò riconducibili sono state individuate nella costruzione artificiosa di una società per fini illeciti e personali, poiché in tal caso la persona giuridica è una mera finzione o “scatola vuota” creata nell’interesse della persona fisica, esclusiva beneficiaria delle singole azioni e pertanto necessariamente responsabile delle relative violazioni, non essendovi alcuna differenza fra trasgressore e contribuente (Cass. 18/04/2019, n. 10975; cfr. altresì, in motivazione, Cass. 08/03/2017, n. 5924 e Cass. 28/08/2013, n. 19716). Secondo la casistica riscontrata, una prova in tal senso può essere sostituita dal fatto che pagamenti siano disposti in favore dell’amministratore nei propri conti personali.

Non solo, ma anche la figura dell’amministratore di fatto rientra nel novero dei soggetti responsabili dei debiti tributari ove venga dimostrato, anche in assenza di una formale carica gestionale, il suo ruolo effettivo all’interno della società: in tal senso si è espressa recentemente la Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, con sentenza n. 7710 del 12.11.2020, ove si è concluso che  la riferibilità esclusiva alle persone giuridiche, introdotta dall’art. 7 del D.L. n. 269 del 2003, operi solo quando la separazione tra società e soci sia effettiva, mentre non può ritenersi applicabile ai casi di frapposizione di un finto schermo tra la persona fisica e giuridica che si ha appunto quando la società  sia stata costituita al solo fine di evadere le imposte (nella specie IVA). “Delle conseguenze sul piano tributario risponde in proprio – come autore e ideatore – l’amministratore di fatto della società costituita al solo scopo fraudolento di evadere l’iva. Non può, infatti, trovare applicazione l’articolo 7 del D.L. n. 269 del 2003, in base al quale, le sanzioni amministrative, relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica, sono esclusivamente a carico della persona giuridica (cfr. Cass. 28.8.2013, n. 19716). In sostanza, la reviviscenza di una responsabilità del singolo si ha laddove la società sia stata fittiziamente costituita come mero schermo per coprire attività in realtà svolte dal singolo o laddove sia raggiunta la prova, che dovrebbe restare a carico dell’Amministrazione finanziaria, della esclusiva finalità personale perseguita con l’operazione.”.  E  la prova, nello specifico, può essere costituita dall’aver rivestito un ruolo effettivamente gestorio.

La particolare figura della srl uni personale : le pronunce a SS UU del 2019

Alla luce delle considerazioni appena svolte, a parere di chi scrive occorre prestare una particolare attenzione alla tematica, a volte sottovalutata nella prassi operativa, relativa alla costituzione di società a responsabilità limitata unipersonali.

Ciò in quanto recentemente le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass., ord. nn. 12334 e 12335 del 09.05.2019)si sono pronunciate proprio nella subiecta materia, avallando la tesi dell’Amministrazione finanziaria in merito alla responsabilità tributaria della persona fisica che rivesta la qualifica di socio unico ed amministratore unico della società.

Il ragionamento sotteso alle conclusioni cui è pervenuta la Corte muove dalla considerazione che l’applicazione della norma di eccezione, ovvero quella citata in apertura di cui all’art. 7 d.lgs. 269/03, presuppone che la persona fisica, autrice della violazione, abbia agito nell’interesse e a beneficio della società rappresentata o amministrata. Pertanto, solo in presenza di tale condizione è giustificato il fatto che la sanzione pecuniaria -in deroga al principio personalistico di stampo penalistico- non colpisca l’autore materiale della violazione ma sia posta in via esclusiva a carico  della società. Di converso,  nell’ipotesi in cui il vantaggio  effettivo delle violazioni possa individuarsi in capo alla persona fisica che abbia materialmente agito, nel caso di società unipersonale, ove l’amministratore è anche socio unico, rende particolarmente agevole la prova di tale compartecipazione tra persona e società e come tale comporta la disapplicazione della norma di cui all’art. 7 del D.L.n. 269/2003 citato, ripristinando la disciplina generale prevista nel testo unico che regola le sanzioni tributarie (articolo 2, comma 2, del D.lgs n. 472/1997), secondo cui la sanzione è riferibile alla persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione.

Pertanto, non sempre la costituzione di una società a responsabilità limitata, nella forma di srl unipersonale, ha l’effetto auspicato di “schermare” ai fini fiscali il patrimonio dell’individuo ed occorre prestare particolare attenzione ad evitare una commistione patrimoniale o finanziaria, che costituirebbero indizi certi, nel caso di una verifica fiscale, di riferibilità dell’attività sociale al singolo. La conseguenza sarebbe che dei debiti tributari a titolo -quantomeno- di sanzioni e sempre fatta salva l’applicazione della disciplina sull’interposizione fittizia nel possesso del reddito, andrebbero a colpire i beni personali del socio-amministratore. In tal senso si è pronunciata anche la Commissione Tributaria Regionale di Firenze con sentenza emessa dalla sez. VIII, 03/07/2019, (ud. 01/07/2019, dep. 03/07/2019), n.1086.

Alcune opportune precisazioni

Si ribadisce che quanto sopra argomentato riguarda unicamente la sfera delle sanzioni tributarie, in quanto civilisticamente restano fermi in linea generale gli istituti dell’autonomia patrimoniale e della distinta personalità giuridica della società di capitali, quand’anche unipersonale, rispetto ai suoi soci e ai suoi amministratori, ai quali non è riferibile il patrimonio intestato alla compagine. Come ha ricordato anche recentissimamente il Supremo Collegio “il nostro ordinamento non ammette neppure la simulazione della società, la quale, una volta che sia costituita, agisce e vive nell’ordinamento indipendentemente dallo scopo per il quale è stata costituita (v. Cass. 29700/2019, Cass. 22560/2015). Nel caso sottoposto al vaglio della Corte, ad esempio, la controversia aveva ad oggetto la qualificabilità come “debitore”, al quale restava preclusa la partecipazione all’asta fallimentare, di un socio unico della controllante tanto della fallita quanto dell’aggiudicataria. Ebbene, la Corte con sentenza n. 2280 del 02.02.2021 ha statuito che la mera coincidenza nella stessa persona della qualità di socio unico della fallita e di socio unico dell’aggiudicataria non possono consentire di ritenere tale soggetto tecnicamente quale “debitore” al quale è preclusa la partecipazione alla procedura competitiva in sede fallimentare, avendo giudicato il collegamento societario non sufficiente a dimostrare l’esistenza di un disegno preordinato o di un programma teso all’elusione di norme imperative e a danneggiare il ceto creditorio delle varie compagini sociali. Come a dire: ricomprare i propri beni all’asta fallimentare, si può? con qualche accortezza e purché non in danno della massa dei creditori.

È su tale questione che la Corte di Appello di Firenze, con sentenza non definitiva nr. 1239/2020 pubblicata il 3 luglio 2020, si è dovuta esprimere a fronte dell’impugnazione della sentenza di primo grado che aveva rigettato la richiesta di risarcimento del danno avanzata dal danneggiato che, contravvenendo agli avvertimenti della padrona del cane di non avvicinarsi allo stesso, aveva comunque provato ad accarezzarlo, scatenando un’improvvisa reazione dell’animale che lo azzannava al volto.

Andiamo ad analizzare più approfonditamente i fatti della vicenda.

L’appellante si è era recato presso un’azienda per una visita lavorativa e nell’occasione veniva accolto dalla titolare della stessa azienda, in compagnia del cane di proprietà del figlio, per parlare di affari e per prendere un caffè. All’ingresso dell’immobile in cui era ubicata l’azienda era presente un apposito cartello che segnalava la presenza dell’animale che, comunque, rimaneva libero di aggirarsi indisturbato all’interno dello stabile senza essere legato ad alcun guinzaglio e senza museruola. Sin da subito la titolare si era premurata di avvisare il proprio ospite di non avvicinarsi al cane di razza golden retriver che, pur essendo di indole mansueta, era opportuno per gli sconosciuti non dargli particolare confidenza. L’appellante, quindi, in un primo momento, ascoltando gli avvertimenti della padrona del cane, aveva evitato di avere contatti con lo stesso. Tuttavia, lo stesso appellante, facendo affidamento sia nella presenza della medesima padrona e sia, soprattutto, sul fatto che durante tutto il tempo trascorso all’interno dell’azienda insieme alla medesima titolare il cane golden retriver aveva sempre accompagnato i due senza aver mai manifestato alcun segnale di aggressività, tentò comunque di accarezzarlo, chinandosi verso l’animale e scatenandone, però, un’imprevista reazione violenta, culminatasi con un morso al volto dell’ospite con conseguente lacerazione dell’occhio sinistro.

Il Giudice di prime cure aveva ritenuto talmente imprudente la condotta del danneggiato, tale da considerarla quale caso fortuito di per sé idoneo a recidere il nesso causale esistente tra l’animale ed il suo proprietario, cosicché la presunzione di responsabilità in capo a quest’ultimo per danno cagionato da animali ex art. 2052 c.c veniva superata.

Come noto, infatti, il principio costante in giurisprudenza, infatti, è quello per cui: “La responsabilità del proprietario, o di chi si serve di un animale, di cui all’art. 2052 c.c., si fonda non su un comportamento o un’attività – commissiva od omissiva – ma su una relazione intercorrente tra i predetti e l’animale, il cui limite risiede nel caso fortuito, la prova del quale – a carico del convenuto – può anche avere ad oggetto il comportamento del danneggiato, purché avente carattere di imprevedibilità, inevitabilità e assoluta eccezionalità” (Cass. Civ. 20/05/2016, n. 10402).

 

Tuttavia, la Corte di Appello di Firenze, in totale riforma della  predetta sentenza di primo grado, ha rilevato che il mero tentativo di accarezzare l’animale non poteva configurare una condotta talmente imprevedibile da essere qualificata come caso fortuito e tale da interrompere il nesso causale che lega la responsabilità del proprietario con il proprio animale.

In altre parole, la responsabilità del padrone non era venuta meno per il solo fatto di avere apposto all’ingresso dello stabile un cartello con la scritta “attenti al cane”, che costituisce soltanto mero avviso della presenza dell’animale, né era cessata per aver avvisato il danneggiato di non avvicinarsi allo stesso.

Per liberarsi dalla responsabilità ex art. 2052 c.c., secondo la Corte, il proprietario avrebbe dovuto, invece, assicurare il cane ad un guinzaglio, ovvero spostarlo in un’altra area dello stabile e non certo lasciarlo libero di aggirarsi all’interno dell’azienda privo di museruola, accettando in tal modo il rischio di una sua possibile reazione violenta verso terzi soggetti.

Allo stesso tempo, comunque, la Corte ha rilevato che il comportamento imprudente dell’uomo, consistente nel tentativo di accarezzare l’animale nonostante gli avvertimenti impartitegli dalla padrona, ha contribuito causalmente alla determinazione del suo ferimento, peraltro al pari della già citata condotta altrettanto imprudente del custode dell’animale. Il danneggiato, ad avviso del Giudice di secondo grado, avrebbe dovuto porre in essere tutte quelle condotte orientate al contenimento dell’evento dannoso, tra cui il rispetto delle precauzioni e degli avvertimenti della titolare dello stabile, ai sensi dell’art. 1227 c.c..

In conclusione, la Corte d’Appello di Firenze ha riconosciuto la corresponsabilità tra le parti nella causazione dell’evento. Oltre ad affermare la responsabilità ex art. 2052 c.c. in capo al padrone dell’animale, ha affermato anche il concorso del danneggiato nella determinazione del fatto dannoso, ex art. 1227 c.c., con conseguente diminuzione sino alla metà dell’entità del risarcimento richiesto che sarà accertato nella fase istruttoria.

Avv. Lorenzo Valdarnini

E’ ormai chiaro che dovremo imparare a convivere con il pericolo Coronavirus (Covid-19) anche dopo la conclusione del lockdown, per la quale è stata indicata – ma solo per alcuni settori ed attività produttive – la data del 4 maggio 2020.

L’emergenza sanitaria ha imposto l’emanazione di misure di contenimento e gestione dell’emergenza che hanno inciso sulle libertà fondamentali della persona, con evidenti limitazioni delle stesse, e sulle attività produttive in generale, con gravi conseguenze per l’economia del nostro paese.

Tra le tante conseguenze generate dall’emergenza sanitaria da Coronavirus (Covid-19), rientra anche la questione della possibilità che l’infezione possa essere riconosciuta come infortunio sul lavoro.

Occorre necessariamente ricordare che per infortunio sul lavoro si intendono quegli eventi – come una causa violenta durante l’effettuazione della prestazione lavorativa che ne interrompe la resa o l’insorgenza di uno stato morbile derivante dallo svolgimento di un’attività lavorativa specifica – che impattano sulla resa della prestazione lavorativa e sulla salute del lavoratore durante o a causa dello svolgimento della prestazione.

Sul punto, è interessante constatare che l’art. 42, comma 2, del Decreto “Cura Italia” n. 18/2020, ha stabilito che: Nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all’INAIL che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell’infortunato. Le prestazioni INAIL nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell’infortunato con la conseguente astensione dal lavoro. I predetti eventi infortunistici gravano sulla gestione assicurativa e non sono computati ai fini della determinazione dell’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico di cui agli articoli 19 e seguenti del Decreto Interministeriale 27 febbraio 2019. La presente disposizione si applica ai datori di lavoro pubblici e privati.”

Seguendo il disposto della norma se un lavoratore contrae il Covid-19 durante il rapporto di lavoro il caso dovrà essere iscritto nel registro INAIL come infortunio sul lavoro.

Sul punto, è intervenuta la stessa INAIL con la Circolare n. 13 del 3.04.2020, in applicazione del decreto “Cura Italia” n. 18/2020, precisando che: “Tutti i casi accertati di infezione sul lavoro da Covid-19 faranno scattare la piena tutela dell’INAIL, come per gli altri infortuni o malattie, già a partire dal periodo di quarantena”. Lo stesso Presidente dell’Istituto Bettoni ha affermato che “per una corretta rilevazione dei casi a fini statistico-epidemiologici, ci siamo già attivati per codificare il Covid-19 come nuova malattia-infortunio”.

L’INAIL dunque conferma che le infezioni da Covid-19 devono essere classificate come infortunio sul lavoro, fornendo ai datori di lavoro le linee guida per assolvere all’obbligo di effettuare la comunicazione/denuncia dell’infortunio, e indicando la documentazione da allegare per dimostrare che il virus sia stato effettivamente contratto.

Sempre su indicazione della stessa INAIL vengono considerati infortuni i contagi avvenuti negli ambienti di lavoro o a causa dello svolgimento dell’attività lavorativa, nonché i casi di infezione nel percorso di andata e ritorno sul luogo di lavoro (infortuni in itinere).

Tuttavia, se l’INAIL riconosce e classifica il contagio da Covid-19 sul luogo di lavoro come infortunio sul lavoro, il lavoratore potrebbe rivalersi nei confronti del datore di lavoro, sul quale sembrerebbe così scaricata la responsabilità per i contagi da Covid-19.

Appare quindi evidente che, seppur pensata come strumento di tutela dei lavoratori, la previsione contenuta nel comma 2 dell’art. 42 del decreto n. 18/2020, rischia di generare un notevole squilibrio tra la posizione del lavoratore e quella del datore, a esclusivo vantaggio del primo sul secondo, con potenziali rilevanti conseguenze per quest’ultimo, sia dal punto di vista civile che penale. La possibilità di qualificare il contagio da Covid-19 come infortunio sul lavoro, con la conseguente iscrizione del caso nel registro INAIL, infatti, mette il lavoratore in una situazione di forza rispetto al datore di lavoro con conseguenze di non poco conto. Basti pensare che la norma potrebbe favorire azioni e procedimenti di risarcimento danni verso i datori di lavoro, ad esempio per richiedere il danno differenziale (si ricorda infatti che il danno patrimoniale non viene mai coperto nella misura del 100% dall’INAIL) o per richiedere il danno biologico. Inoltre, nonostante il comma 2 del decreto escluda il computo dei casi di Covid-19 dal meccanismo di oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico di cui agli articoli 19 e seguenti del Decreto Interministeriale del 27 febbraio 2019, non vengono escluse le azioni di regresso da parte dell’ente assicurativo per accertare eventuali responsabilità del datore di lavoro.

Insomma, la tutela INAIL per i contagi da Covid-19 sul luogo di lavoro prevista dall’art. 42, comma 2, del decreto “Cura Italia” n. 18/2020, ha fatto sorgere molti dubbi che hanno posto il tema al centro di un ampio dibattito tra gli esperti e che rendono necessario un rapido intervento normativo che faccia un po’ di chiarezza sulla questione.

Avv. Matteo Prosperi

 

Tutta Italia sta’ attendendo la riapertura delle attività produttive interessate dalla chiusura imposta dalle misure restrittive adottate per arginare la diffusione del Coronavirus (Covid-19).

Come era lecito aspettarsi, e come già sommariamente anticipato in precedenti articoli disponibili sempre sul sito co-legal.it (“Il distanziamento sociale ai tempi del Coronavirus. Problematiche ed effetti nell’esercizio dei diritti fondamentali della persona e nel diritto di famiglia”  e leMisure a tutela del lavoro per effetto dell’emergenza Coronavirus”), la c.d. fase due dell’emergenza pone una serie di dubbi, incertezze e problematiche in ordine alle modalità di riapertura delle attività e ai suoi effetti sul mondo del lavoro, sulle relazioni sociali e sugli spostamenti delle persone.

Infatti, le imprese che dal prossimo 4 maggio riavvieranno la propria attività dovranno necessariamente confrontarsi con un nuovo scenario di lavoro, i cui tratti occorrerà ridefinire sotto molteplici aspetti.

Si porrà la questione della gestione del personale dipendente, tra cassa integrazione, smart working e norme di sicurezza anti-contagio, ma non prima che i lavoratori siano stati formati ed informati sulle nuove misure di sicurezza da applicare e rispettare.

Si parla di misure anti-contagio sui luoghi di lavoro con riferimento alla necessità di prevedere test e controlli per i dipendenti, distanziamento, fornitura di dpi, sanificazione dei luoghi di lavoro. In tal senso, alcuni spunti potrebbero essere ricavati dalle indicazioni contenute nel Protocollo d’Intesa del 14 Marzo 2020, o dagli accordi che si stanno raggiungendo con i sindacati a livello territoriale.

Distanziamento sociale

Primo aspetto di rilievo sarà quello della distanza sociale all’interno dei luoghi di lavoro, che dovrà essere tale da garantire le distanze anti-contagio (non un metro ma almeno un metro e ottanta centimetri) attraverso una necessaria rimodulazione della modalità di lavoro in Azienda. Gli esempi possono essere molteplici: fabbriche, laboratori artigianali, studi professionali, uffici pubblici, che dovranno limitare l’ingresso delle persone in funzione degli spazi a disposizione, fino al settore del commercio piccolo e grande ed ogni altro settore economico e produttivo del paese.

Il tutto con palesi ripercussioni sul rapporto costi/ricavi delle imprese. E’ infatti scontato che a fronte di limitazioni nell’organizzazione e nell’esercizio delle attività, le misure determineranno minori ricavi per le imprese, con la conseguenza che i costi e le spese che l’imprenditore sosteneva con la sua attività a regime non potranno essere rispettate con la riorganizzazione del lavoro per la prevenzione del Covid-19. Aspetto di non poco rilievo che dovrà essere tenuto nella giusta considerazione, e che dovrà essere necessariamente gestito attraverso l’adozione di ponderate e concrete misure di sostegno diretto, come contributi a fondo perduto o interventi fiscali, in favore delle imprese.

Ulteriori precauzioni anti-contagio

– Nel caso in cui nella riorganizzazione dei processi produttivi non potrà essere garantita una certa distanza, per chi lavora all’interno di uno stesso ambiente, dovranno essere inseriti elementi di separazione tra le persone oppure usate delle mascherine, FFP2 senza valvola o due mascherine chirurgiche indossate contemporaneamente per chi lavora all’interno di uno stesso ambiente. Le mascherine chirurgiche diverranno una regola, e dovranno essere fornite dal datore di lavoro, sia negli spazi chiusi in presenza di più persone, sia negli spazi aperti quando non potrà essere garantito il mantenimento della distanza personale.

– Per rispettare la distanza di sicurezza sarà necessario riorganizzare l’impostazione degli spazi dei luoghi di lavoro mediante l’applicazione di barriere di protezione tra le postazioni dei lavoratori.

In caso di febbre, o di altri sintomi influenzali (suggestivi di Covid-19), il dipendente dovrà rimanere a casa, mentre il datore di lavoro potrà misurare la temperatura ai dipendenti all’ingresso oppure raccogliere una loro dichiarazione.

– La frequente e minuziosa pulizia delle mani sarà indispensabile in più momenti dell’attività lavorativa, e non solo a inizio turno, motivo per cui dovranno essere installati appositi dispencer per l’erogazione di prodotti disinfettanti.

– Gli ambienti di lavoro e gli strumenti di lavoro dovranno presumibilmente essere sanificati ed igienizzati periodicamente, mediante l’utilizzo di appositi disinfettanti su porte, maniglie, banconi, tavoli, servizi igienici.

Dovrà essere garantito, per quanto possibile, anche il ricambio dell’aria e la sanificazione periodica degli impianti di areazione, che in mancanza dei predetti accorgimenti dovranno rimanere spenti e inattivi.

Sarà anche necessaria la riorganizzazione del servizio mensa all’interno dei luoghi di lavoro, dove si dovrà porre attenzione alla distanza tra le persone e le sanificazione dei tavoli dopo ogni pasto.

Orario di lavoro

Nell’attuazione di misure anti-contagio all’interno dei luoghi di lavoro, un rilievo importante potrebbe avere anche la rimodulazione dell’orario di lavoro, quale strumento utile per spalmare la prestazione lavorativa su una fascia temporale più ampia in modo da evitare maggiori assembramenti.

Al fine di non affollare i luoghi di lavoro, potrà farsi ricorso alla rotazione del personale, alla riduzione temporale dei turni di lavoro affiancata dall’utilizzo di ammortizzatori sociali, all’attuazione di una ripresa graduale dell’attività con eventuale chiusura di reparti non strategici.

La problematica della riorganizzazione e della sicurezza nel mondo del lavoro si intrecci poi inevitabilmente anche con la questione inerente la responsabilità delle imprese.

L’attuale scenario normativo, infatti, prevede che per le Aziende diverse da quelle sanitarie, così come previsto dal Protocollo del 14 marzo 2020 sottoscritto dalle parti sociali, il rischio da Covid-19 non si configuri come rischio specifico, bensì come rischio generico di carattere emergenziale, peraltro in continua evoluzione.

In questa delicata fase di riapertura, seppur parziale, sarà quindi importante evitare di addossare sulle imprese responsabilità (civile e/o penali) per nuovi eventuali contagi, al fine di non configurare l’esercizio dell’attività lavorativa come un rischio, con evidenti ed ulteriori ripercussioni negative sulle aziende già ampiamente provate per gli effetti del lockdown.

Un ruolo di primaria importanza al fine di verificare l’effettiva applicazione delle misure anti Covid-19, da adottare nelle aziende spetterà a commissioni di controllo costituite da datore di lavoro e/o dirigenti per la sicurezza, medico competente, rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e rappresentanze sindacali.

Quanto alla Regione Toscana importante normativa di riferimento è rappresentata dall’Ordinanza n. 38 del 18 Aprile 2020, in forza della quale tutti i datori di lavoro avranno l’obbligo di redigere un protocollo di sicurezza anti-contagio, da spedire alla Regione entro 30 giorni dalla pubblicazione di detto provvedimento, tramite l’indirizzo e-mail: protocolloanticontagio@regione.toscana.it

Avv. Matteo Prosperi e Avv. Andrea Santini

     

 

[pdf-embedder url=”https://www.co-legal.it/wp-content/uploads/2020/04/ebook-co-legal.pdf” title=”ebook co-legal”]

 

Non è possibile fornire una risposta univoca a tale domanda.

Occorre infatti distinguere la tipologia di contratto e/o di servizio in relazione al quale l’acconto – che, come noto, costituisce un’anticipazione del prezzo – è stato versato.

La decretazione governativa – a mente dell’art. 88 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18  rubricato  “Rimborso dei contratti di soggiorno e risoluzione dei  contratti  di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura” – ha esteso ai contratti di soggiorno e turismo la disciplina già dettata per i contratti di trasporto – art. 28 del D.L. 02 marzo 2020 n. 9 – lasciando alle strutture ricettive, in alternativa al rimborso delle somme pagate dal cliente per il servizio non goduto a causa delle misure restrittive Covid 19, la possibilità di emettere un voucher da spendere entro un anno dalla sua emissione.

Tale normativa – evidentemente nata dall’esigenza di contemperare i contrapposti interessi delle parti contrattuali – detta una disciplina speciale e derogatoria alle disposizioni del codice civile che, come tale, non è a mio avviso suscettibile di estensione analogica a fattispecie diverse da quelle espressamente previste.

Non condivido pertanto l’opinione di coloro che, ad esempio in tema di c.d. banchetti nuziali, ritengono di poter accordare ai ristoratori l’alternativa sopra enunciata  – tra restituzione delle somme percepite ed emissione di un voucher in favore degli sposi – nel caso in cui le misure di contenimento del Covid 19 si protraggano sino alla data dell’evento.

La particolare natura dell’evento matrimonio (e del relativo ricevimento) – ben diverso da un evento ripetibile e/o rimandabile come un  soggiorno in albergo o la visita ad un museo – non può consentire di “imporre” ai nubendi di rinviare il loro matrimonio, peraltro entro un termine imposto ex lege, dovendosi viceversa consentire loro di accedere alla tutela dettata in caso di impossibilità sopravvenuta della prestazione, con conseguente diritto alla restituzione di quanto corrisposto a seguito dello scioglimento del contratto.

Ciò, ritengo, non soltanto qualora, alla data del matrimonio, siano in vigore le attuali misure restrittive – che determinerebbero l’impossibilità assoluta della prestazione dei ristoratori, stante la vigente chiusura dei ristoranti – ma anche nell’ipotesi in cui un eventuale “ammorbidimento” di dette misure, rendesse comunque parzialmente impossibile la prestazione. Si pensi alle ipotesi in cui, riaperti i ristoranti, venissero comunque prorogate le misure di distanziamento sociale e/o l’obbligo di indossare dispositivi di protezione oppure venisse mantenuto un divieto di spostamento ancorché da regione a regione, o, ancora, venisse mantenuto, limitatamente a particolari categorie di persone c.d. “deboli” (ad esempio over 65 o soggetti con determinate patologie pregresse) il divieto di uscire di casa.

A mio avviso, anche in tali casi, gli sposi potrebbero ottenere lo scioglimento del contratto – e la restituzione di quanto versato – non avendo un interesse apprezzabile a ricevere una prestazione solo parziale, quale sarebbe un ricevimento emotivamente condizionato dal rispetto delle distanze sociali o numericamente falcidiato dalle assenze di invitati rientranti in potenziali categorie protette – magari i nonni o persino i genitori degli sposi –  o residenti in regione diversa dalla sede dell’evento.

 

Avv. Andrea Santini

La problematica del distanziamento sociale imposta dall’emergenza coronavirus (COVID-19) si riflette inevitabilmente su ogni aspetto della vita delle persone, suggerendo, e forse imponendo, a emergenza conclusa di rivedere le nostre dinamiche relazionali in ogni ambito (lavorativo, familiare e sociale), che inevitabilmente rischiano di non essere più le stesse, o che, quanto meno, dovranno essere improntate a un maggiore senso di responsabilità e di cautela nei rapporti con gli altri.

Tra i maggiori effetti generati dalla pandemia vi è sicuramente l’insorgere di situazioni che hanno reso necessaria, se non indispensabile, l’esigenza di effettuare un corretto bilanciamento e/o contemperamento tra interessi e diritti costituzionalmente garantiti ma diversi, nelle ipotesi in cui si verifichino delle situazioni di evidente contrasto tra gli stessi.

Nel caso specifico dell’emergenza coronavirus, si pensi alla necessità di far prevalere la tutela del diritto alla salute (art. 32 Cost.), attraverso il distanziamento sociale delle persone, rispetto alla libertà di circolazione (art. 16 Cost).

In tal senso rientra anche il problema della limitazione dell’esercizio paritario del diritto/dovere di entrambi i genitori di godere della presenza dei propri figli (il cd. diritto alla bigenitorialità) e del suo rapporto con le misure restrittive di distanziamento sociale imposte dai provvedimenti governativi emanati per contenere l’emergenza sanitaria da COVID-19.

Il distanziamento sociale, inevitabilmente imposto dal fenomeno pandemico e dall’esigenza di limitare la circolazione delle persone per la tutela della salute pubblica, incide sul diritto alla bigenitorialità; ancor più laddove si registrino situazioni di genitori separati che si siano accordati temporaneamente per regolare il diritto di visita dei figli, ma tale accordo non risulti ancora formalizzato, oppure sottoscritto ma non ancora efficace, né tanto meno oggetto di un provvedimento dell’Autorità Giudiziaria competente.

Pensiamo al caso di un procedimento per separazione giudiziale per il quale non vi sia ancora stata l’udienza presidenziale, e dunque non vi sia alcun provvedimento provvisorio; o ad accordi contenuti in un ricorso per separazione consensuale depositato e in attesa di fissazione di udienza. Situazioni sulle quali incide la sospensione delle udienze e dei termini processuali, stabilita dal D.L. n. 18/2020 all’art. 83, inizialmente dal 9 marzo al 15 aprile, poi estesa fino all’11 maggio 2020. Oppure l’ipotesi in cui sia stato sottoscritto l’accordo di negoziazione assistita senza che lo stesso sia stato trasmesso al Procuratore della Repubblica, che deve avvenire ad opera degli Avvocati entro 10 giorni dalla sottoscrizione, quale termine che potrebbe ritenersi sospeso sempre in virtù della suddetta normativa.

In tali casi, alla luce delle misure restrittive varate per contenere la diffusione del virus, che hanno stabilito il divieto di spostarsi da un Comune all’altro in mancanza di motivazioni di speciale e/o comprovata urgenza (Decreto p.c.m. del 22.03.2020), si pone il problema di come il genitore, non più convivente con il figlio o i figli, possa fare per esercitare il suo diritto di visita.

Sul punto, da una parte è stato precisato espressamente che gli spostamenti effettuati dai genitori in conformità dei provvedimenti assunti dal giudice della separazione o del divorzio sono in ogni caso ammessi, e dunque non punibili, quand’anche portino il genitore non collocatario a spostarsi al di fuori del Comune dove egli si trovi.

Al contrario, non è chiara la situazione di quei genitori che abbiano solo provvisoriamente pattuito le modalità di visita dei figli, magari senza alcuna formalizzazione delle stesse, o che si siano solo temporaneamente allontanati. In questi casi (ovvero in presenza di situazioni di separazione dei genitori e di accordi di visita dei figli non formalizzate, né oggetto di provvedimenti giudiziari) particolarmente importante sarà poter attestare o, ancora meglio, comprovare la sussistenza delle ragioni che possano sostenere la necessità o l’urgenza dello spostamento. Ma in assenza di un provvedimento o di un atto che attesti il diritto del genitore a tenere con sé il figlio, in un certo giorno della settimana piuttosto che in un altro, non potrebbe essere facilmente verificato né verificabile che il genitore si sta’ spostando proprio al fine di ottemperare all’esercizio del suo diritto di visita.

Ecco che, quindi, tenendo presente gli orientamenti espressi dalla giurisprudenza in tema di validità degli accordi dei coniugi non formalmente separati e quindi non formalizzati o privi di un controllo giurisdizionale, deve ritenersi che, pur in presenza di un sempre maggiore riconoscimento dell’autonomia privata delle parti nei rapporti familiari, gli accordi dei coniugi circa i tempi di permanenza di ciascuno con i minori, compresa la determinazione di quale genitore resti nella casa familiare con questi ultimi, non possano ritenersi vincolanti a prescindere da un controllo del Giudice o del P.M. circa la rispondenza degli stessi rispetto ai superiori interessi dei minori, con particolare riferimento nel caso dell’emergenza da COVID-19 alla tutela della loro salute.

Avv. Matteo Prosperi

A seguito dell’emergenza sanitaria provocata dal contagio da Covid 19 abbiamo letto svariati interventi in ambito di locazione commerciale circa l’opportunità del raggiungimento di un accordo tra locatore e conduttore per il pagamento dei canoni di locazione.

A parte la piena condivisibilità del perseguimento di un accordo transattivo tra le parti, è doveroso capire nel dettaglio quali sono le ragioni giuridiche per le quali è opportuno raggiungere tale accordo.

Prima di tutto, si deve premettere che le misure adottate a livello governativo nell’ambito dell’emergenza sanitaria in corso non sono intervenute nella disciplina dei rapporti locatizi ad uso commerciale, salvo prevedere solamente un credito di imposta per il conduttore sui canoni corrisposti per il mese di marzo 2020 per gli immobili rientranti nella categoria catastale C/1, motivo per il quale, rebus sic stantibus, i canoni dovrebbero essere pagati, atteso che il conduttore non può sospendere il pagamento dei canoni di locazione per nessuna ragione, salvo il caso in cui l’immobile sia materialmente inutilizzabile.

E’ dunque legittimo domandarsi come comportarsi nel caso di specie dinanzi ai recenti DPCM con i quali è stata inibita la vendita al dettaglio (per i beni non essenziali e primari) nei locali commerciali presenti nel territorio nazionale.

Se da un lato, come abbiamo già anticipato, il locatore potrà pretendere il pagamento del canone di locazione dell’immobile perché l’impedimento al suo utilizzo da parte del conduttore (contatto con il pubblico) non dipende da una impossibilità materiale del bene ( si pensi ai casi di inagibilità per distruzione o rovina, per allagamento, per terremoto), dall’altro lato, lo stesso conduttore potrà eccepire che l’inutilizzo temporaneo del bene locato dipende da un’impossibilità sopravvenuta per un causa ad esso non imputabile ex art. 1256 c.c., con conseguente esonero di responsabilità in caso di ritardo nell’adempimento.

A ciò si deve aggiungere  che, nella maggior parte dei casi, un locale ad uso commerciale viene locato per svolgere la duplice funzione sia di sede del punto vendita e quindi di deposito di merce, sia di luogo di vendita al pubblico della stessa,  funzione quest’ultima che, come più volte ricordato, è temporaneamente inibita, mentre la prima è tutt’ora praticabile dal conduttore il quale, non solo può sfruttare l’immobile locato per mantenere il deposito della merce, ma potrebbe anche  continuare a vendere on line (tramite ecommerce) o a fare consegne a domicilio; dunque, in tali casi, appare giustificata la richiesta di un conduttore di chiedere una riduzione al locatore, proporzionalmente alla ridotta utilità che può trarre dal locale, del proprio canone di locazione per il tempo in cui permane l’impossibilità parziale prevista ai sensi dell’art. 1464 c.c.

Inoltre, per completare il quadro giuridico del caso di specie desumibile dal nostro codice civile, è opportuno analizzare anche l’art. 1467 commi 1 e 3 c.c. secondo il quale, nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, come il contratto di locazione, se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa (pagamento del canone) per il verificarsi di avvenimenti straordinari ed imprevedibili (misure di contenimento per contrastare il Covid-19) la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto, mentre l’altra parte, invece, può evitarla offrendo una modifica volta a ricondurlo nel rispetto del principio di equità del sinallagma contrattuale.

In questo quadro, si inserisce il comma 6-bis del DL 6/2020, introdotto dall’art. 91 comma 1 D.L. n. 18/2020, per il quale “il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutato ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti”.

Da tale previsione normativa deriva quindi l’opportunità del locatore di ascoltare attentamente le eventuali richieste del proprio conduttore, purché ovviamente le stesse siano riconducibili alla chiusura dell’attività commerciale a seguito delle misure di contenimento, proprio perché tale norma, seppur non abrogando minimamente l’articolo 1218 c.c. (responsabilità del debitore), impone comunque al Giudice, che sia chiamato a decidere su una controversia inerente un inadempimento del conduttore in ordine al pagamento del canone, di “valutare l’esclusione” della responsabilità del debitore, come detto, solo nel caso in cui l’inadempimento sia stato provocato dal “rispetto delle misure di contenimento”  e quindi dalla chiusura dei negozi delle attività non ritenute essenziali.

Da ciò ne discende l’opportunità e la convenienza per entrambe le parti (locatore e conduttore) di raggiungere un accordo transattivo sul pagamento dei canoni di locazione relativi al periodo per il quale permane la chiusura delle attività ritenute non essenziali, ottenendo ad esempio due possibili risultati:

1) sospensione del pagamento dei canoni: il canone di locazione non viene pagato alle scadenze delle mensilità riguardanti la chiusura dell’attività ed al termine dell’emergenza sanitaria, il conduttore potrà riprendere il pagamento come contrattualmente previsto ed accordarsi con il locatore per il versamento dei canoni rimasti “sospesi”, senza dover corrispondere interessi di mora od altri accessori (ad esempio mediante rateizzazione, accordi a saldo e stralcio, ovvero anche rinunzia da parte del locatore), con riserva in ogni caso di richiedere un’equa modifica delle condizioni contrattuali in relazione al mutato contesto economico;

2) riduzione del canone: le parti semplicemente si accordano per una riduzione del canone di locazione per un dato periodo temporale che può anche essere ricondotto alla durata dell’emergenza sanitaria in corso, anche in questo caso con riserva in ogni caso di richiedere un’equa modifica delle condizioni contrattuali in relazione al mutato contesto economico;

La convenienza del raggiungimento di un accordo nei termini sopra indicati si evince, oltreché dallo scongiurare l’instaurazione di un contenzioso (peraltro preceduto dal preventivo tentativo di mediazione obbligatoria), anche dalla possibilità di accedere ai benefici del decreto “Sblocca Italia” DL n. 133/2014 che prevedono l’esenzione da bollo ed imposta di registro degli accordi modificativi del canone di locazione, nonché per il locatore, in caso di riduzione del canone, di evitare di versare le imposte su parte dei canoni non percepiti.

Avv. Lorenzo Valdarnini

Co – Legal